
Con all’approfondimento odierno presenterò al lettore la figura del mediatore. Muoviamo -ancora una volta- intorno all’ambito penale minorile (anche se la figura del mediatore può essere d’aiuto oltre all’ambito che a breve conosceremo, anche in quello scolastico e familiare).
Presenterò -pertanto- le strategie possibili per quanto concerne l’intervento delle istituzioni e la presa in carico nei servizi territoriali quando lavoriamo con minori autori e vittima di reato.
Cosa di intende per mediazione?
La mediazione penale minorile assume, oggi, un ruolo fondamentale questo secondo quanto sancito dai nuovi Principi di Legge che prevedono l’obbligatorietà dell’azione mediata in tutte le sue possibili accezioni*.
La mediazione può pertanto venirsi a trovare nei diversi contesti di vita: scolastico, familiare, penale, sanitario e sociale.
Il mediatore.
Compito del mediatore è favorire la comunicazione tra due o più soggetti che sono tra loro in conflitto: l’autore e la vittima del reato. Si tratta di un lavoro di promozione (in sinergia con altri professionisti) di progetti rieducativi finalizzati alla riabilitazione del reo in carcere nell’ottica e nell’esigenza di un suo efficace reinserimento sociale, come da principio guida del processo penale minorile italiano.
Il mediatore penale minorile applica le proprie competenze rispondendo a due fondamentali esigenze di Giustizia:
1) offrire attenzione ai protagonisti della vicenda penale: alla vittima (alla quale viene conferito un ruolo più attivo di quanto accade nel procedimento penale), e al reo (ponendo in essere la concreta opportunità di accedere a modalità riparative responsabilizzanti).
2) riguarda invece l’attenzione specifica nei confronti del minore reo una volta all’interno del contesto penitenziario, promuovendo progetti ed attività di intervento a scopo rieducativo e riabilitativo.
I mediatori mirano pertanto alla risoluzione del conflitto (da intendere in maniera ampia ovvero come un confronto tra due parti che può o meno sfociare in conflitto aperto o essere latente) attraverso l’intervento di un professionista neutrale e imparziale che miri a rendere più agevole l’incontro tra le parti portando ad una soluzione pacifica.
Mediazione penale.
Lo scopo della mediazione penale è quello di proporre un modello di risoluzione dei conflitti alternativo rispetto al tradizionale processo giudiziario, mediante la realizzazione di interventi che mirano più alla ricomposizione delle relazioni che alla ricerca della verità giudiziaria. Si caratterizza per il carattere confidenziale della discussione e per la neutralità dei luoghi in cui si svolge. Incontrare la vittima è considerato utile sotto il profilo educativo ma anche di cruciale importanza per iniziare un reale processo di reinserimento sociale. La presa di contatto (materiale e non simbolica) con la vittima e la ricerca comune di una risoluzione pacifica del conflitto sono elementi importanti.
Rendere il minore reo protagonista, insieme alla vittima, del futuro dei loro reciproci rapporti consente ad entrambi una conoscenza dinamica della rispettiva personalità col risultato di ottenere un effetto auto-responsabilizzante. Inoltre, in ambito minorile, gli effetti positivi della mediazione penale si combinano ulteriormente con l’ opportunità di evitare al minore i tradizionali traumi e stress causati dal normale esplicarsi del procedimento penale.
Chi sono i soggetti della mediazione?
Sono tre: il reo, la vittima e il mediatore ma per attivare il processo è d’uopo che vi siano almeno tre condizioni ovvero il consenso informato e volontario del minorenne autore di reato; il consenso informato e volontario della vittima; l’ammissione di responsabilità da parte del minore autore del reato (che non è una cosa così scontata da avere).
Promotore dell’iniziativa e responsabile della valutazione di fattibilità è il Centro o Servizio che, in seguito, ne dà comunicazione al magistrato competente (Servizi sociali).
Durante il percorso di mediazione penale, il processo penale è sospeso. Al termine della mediazione, viene redatta una relazione sui risultati del percorso che viene inviata all’autorità giudiziaria. In caso di esito positivo, il procedimento penale può concludersi immediatamente.
Dott.ssa Giusy Di Maio, Ordine Degli Psicologi della Regione Campania, matr. 9767
*Il DPR 448/88 che disciplina il sistema processuale penale minorile prevede la realizzazione dell’attività di mediazione, vista la piena rispondenza di questo strumento alle finalità proprie della giustizia minorile. In particolare, gli art. 9, 28 del D.P.R. 448/88 sono considerati gli spazi normativi per eccellenza per l’introduzione delle pratiche di mediazione