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(Ri)Nascere: l’adozione.

Continua il nostro viaggio alla scoperta di quella delicatissima e complessa fase del ciclo di vita: l’adolescenza. Con la tappa odierna ci addentreremo all’interno di un percorso articolato e per nulla semplice. Vedremo un po’ più da vicino cosa dice la legislazione in materia di adozione circa il diritto del bambino ad avere una famiglia e rifletteremo -studi alla mano- sulla questione che vuole che gli adolescenti adottati siano maggiormente a rischio di attuare una condotta violenta.

Non esiste una correlazione diretta tra disagio giovanile/devianza e minori adottati, tuttavia la letteratura sul tema mostra come per molti adolescenti adottivi vi sia un rischio evolutivo maggiore a fronte di carenze e/o traumi sperimentati. Va inoltre specificato come i compiti evolutivi (fisiologiche e psicologiche tappe evolutive, che sono necessarie e che vanno raggiunte e superate al fine di avere un corretto sviluppo e inserimento del soggetto nel proprio campo bio-psico-sociale), potrebbero risultare più impegnativi per gli adolescenti che hanno alle spalle una storia frammentata o interrotta.


L’adozione, infatti, è in qualche modo una sintesi, una situazione definibile come multidimensionale poiché condizionata dalla interazione di più fattori che rappresentano variabili variamente influenti, come il vissuto del soggetto, la pregnanza dell’iter giuridico e delle norme che lo regolano, le dinamiche interfamiliari del nucleo ove il minore viene inserito, il contesto sociale inerente al nucleo familiare ed infine, ma non per importanza, la dimensione culturale che rispecchia e decide (quindi condivide) il senso ed il significato sociale di adozione.

Il contesto di riferimento: legislazione.

Chi sono i minori adottati? Come giunge, un minore, al processo adottivo?

Solo in tempi relativamente recenti vi è stato un notevole sviluppo sul tema dei diritti dei bambini; un passaggio fondamentale è stato rappresentato dall’approvazione, in sede ONU, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la quale evidenzia in modo chiaro ed esaustivo i diritti di ogni minore. Più nello specifico viene ribadito quanto già enunciato nel 1959 nella Dichiarazione dei diritti del bambino: alla fase del ciclo di vita che è l’infanzia (pertanto al bambino), viene riconosciuto il diritto ad un aiuto e a un’assistenza particolari senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, condizione economica o altro. Vengono -inoltre- dichiarati i diritti civili alla vita ed alla salute, i diritti di personalità, di espressione e comunicazione, i diritti sociali ed economici, ma anche le necessità più specifiche di questa fascia evolutiva, che si traducono nel diritto del bambino al gioco, al riposo e allo svago.

L’ordinamento giuridico italiano del secolo scorso e dei primi anni del Novecento, più che ad individuare i reali bisogni dell’infanzia (che il diritto doveva soddisfare, garantire e promuovere), si limitava ad indicare i doveri da parte dell’adulto; restava così in secondo piano, il riconoscimento dei diritti propri del minore. È quindi solo nella seconda metà del Novecento che ci si avvia verso un pieno riconoscimento dei diritti del minore con la predisposizione di specifici strumenti per la loro attuazione.

In Italia il vero salto di qualità nei confronti dell’attenzione ai bisogni dell’infanzia viene sancito nel 1967 attraverso la legge n. 431 sulla Adozione Speciale e, in particolar modo, mediante la successiva legge n.184/1983 di Riforma dell’Adozione, le quali prediligono per la prima volta, come criterio base dell’adozione, l’interesse del minore. In questi anni quindi, grazie anche alla riforma del diritto di famiglia, la giurisprudenza si orienta verso i bisogni essenziali di crescita umana del soggetto in età evolutiva, traducendoli in diritti soggettivi da tutelare con determinazione.

Il bambino, con la legge n.184/1993 (in seguito riformata dalla legge n. 149 del 2001), viene considerato titolare di diritti propri, mutando da semplice oggetto di protezione a soggetto di diritti fondamentali: in tal modo viene ribaltato il privilegio degli interessi degli adulti su quelli del minore.

Per garantire al bambino una crescita sana ed equilibrata occorre assicurargli un adeguato ambiente di vita: è in questo momento che entra in gioco la centralità e l’importanza della famiglia (il diritto del bambino ad avere una famiglia) vista come nucleo ove è possibile garantire un adeguato sviluppo psicofisico del bambino stesso. La famiglia rappresenta il primario gruppo di appartenenza per ogni individuo; dall’appartenenza al gruppo famiglia sarà poi possibile sviluppare e intessersi come membro all’interno di diversi gruppi (diventare membro) ovvero la classe, il gruppo dei pari, il quartiere, la città, la nazione e così via. In particolar modo la suddetta legge di Riforma dell’Adozione (n. 184/1983) sancisce inequivocabilmente il diritto di ogni minore ad avere una famiglia – che sia adeguata alle sue esigenze di crescita maturazione – come diritto fondamentale.

L’articolo 30 della Costituzione afferma il dovere da parte dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli e, attraverso l’articolo 31, lo Stato si impegna ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la famiglia. Quindi l’intervento a favore dei minori si inserisce in un più ampio intervento anche nei confronti del suo nucleo familiare (allo Stato spetta il compito di fornire una adeguata assistenza ai genitori affinché siano messi nelle condizioni di poter adempiere al proprio ruolo affettivo ed educativo). L’articolo 30 afferma inoltre che “in caso di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”, non solo attraverso operazioni integrative e sussidiarie ma anche, laddove sia necessario, attraverso interventi più radicali quali l’istituto dell’affido e dell’adozione, sanciti dalla precedente citata legge del 1967 e successivamente dalla legge n. 184 del 4 maggio del 1983. In essa si statuisce che per essere dichiarato lo stato di adottabilità di un minore egli deve trovarsi: “in situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (art. 8)

Cosa accadeva in passato?

Il codice civile del 1942 prevedeva una sola accezione di adozione, ossia diretta a consentire ad un soggetto privo di figli di assumere come figlio una persona cui trasmettere il proprio nome ed i propri beni. Solo successivamente si è diffuso in modo sempre più ampio il concetto di utilizzare l’adozione non per procurare una discendenza a chi ne fosse privo, bensì per fornire una famiglia ai minori privi dei genitori. La prospettiva tradizionale veniva quindi totalmente capovolta: anziché operare in funzione dell’interesse del genitore adottivo, l’adozione veniva vista in funzione esclusivamente degli interessi del minore (Hassan, 1999).

Continua…

“Finisce bene quel che comincia male”

Dott.ssa Giusy Di Maio







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