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(Ri)Nascere: l’adozione.

Continua il nostro viaggio alla scoperta di quella delicatissima e complessa fase del ciclo di vita: l’adolescenza. Con la tappa odierna ci addentreremo all’interno di un percorso articolato e per nulla semplice. Vedremo un po’ più da vicino cosa dice la legislazione in materia di adozione circa il diritto del bambino ad avere una famiglia e rifletteremo -studi alla mano- sulla questione che vuole che gli adolescenti adottati siano maggiormente a rischio di attuare una condotta violenta.

Non esiste una correlazione diretta tra disagio giovanile/devianza e minori adottati, tuttavia la letteratura sul tema mostra come per molti adolescenti adottivi vi sia un rischio evolutivo maggiore a fronte di carenze e/o traumi sperimentati. Va inoltre specificato come i compiti evolutivi (fisiologiche e psicologiche tappe evolutive, che sono necessarie e che vanno raggiunte e superate al fine di avere un corretto sviluppo e inserimento del soggetto nel proprio campo bio-psico-sociale), potrebbero risultare più impegnativi per gli adolescenti che hanno alle spalle una storia frammentata o interrotta.


L’adozione, infatti, è in qualche modo una sintesi, una situazione definibile come multidimensionale poiché condizionata dalla interazione di più fattori che rappresentano variabili variamente influenti, come il vissuto del soggetto, la pregnanza dell’iter giuridico e delle norme che lo regolano, le dinamiche interfamiliari del nucleo ove il minore viene inserito, il contesto sociale inerente al nucleo familiare ed infine, ma non per importanza, la dimensione culturale che rispecchia e decide (quindi condivide) il senso ed il significato sociale di adozione.

Il contesto di riferimento: legislazione.

Chi sono i minori adottati? Come giunge, un minore, al processo adottivo?

Solo in tempi relativamente recenti vi è stato un notevole sviluppo sul tema dei diritti dei bambini; un passaggio fondamentale è stato rappresentato dall’approvazione, in sede ONU, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la quale evidenzia in modo chiaro ed esaustivo i diritti di ogni minore. Più nello specifico viene ribadito quanto già enunciato nel 1959 nella Dichiarazione dei diritti del bambino: alla fase del ciclo di vita che è l’infanzia (pertanto al bambino), viene riconosciuto il diritto ad un aiuto e a un’assistenza particolari senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, condizione economica o altro. Vengono -inoltre- dichiarati i diritti civili alla vita ed alla salute, i diritti di personalità, di espressione e comunicazione, i diritti sociali ed economici, ma anche le necessità più specifiche di questa fascia evolutiva, che si traducono nel diritto del bambino al gioco, al riposo e allo svago.

L’ordinamento giuridico italiano del secolo scorso e dei primi anni del Novecento, più che ad individuare i reali bisogni dell’infanzia (che il diritto doveva soddisfare, garantire e promuovere), si limitava ad indicare i doveri da parte dell’adulto; restava così in secondo piano, il riconoscimento dei diritti propri del minore. È quindi solo nella seconda metà del Novecento che ci si avvia verso un pieno riconoscimento dei diritti del minore con la predisposizione di specifici strumenti per la loro attuazione.

In Italia il vero salto di qualità nei confronti dell’attenzione ai bisogni dell’infanzia viene sancito nel 1967 attraverso la legge n. 431 sulla Adozione Speciale e, in particolar modo, mediante la successiva legge n.184/1983 di Riforma dell’Adozione, le quali prediligono per la prima volta, come criterio base dell’adozione, l’interesse del minore. In questi anni quindi, grazie anche alla riforma del diritto di famiglia, la giurisprudenza si orienta verso i bisogni essenziali di crescita umana del soggetto in età evolutiva, traducendoli in diritti soggettivi da tutelare con determinazione.

Il bambino, con la legge n.184/1993 (in seguito riformata dalla legge n. 149 del 2001), viene considerato titolare di diritti propri, mutando da semplice oggetto di protezione a soggetto di diritti fondamentali: in tal modo viene ribaltato il privilegio degli interessi degli adulti su quelli del minore.

Per garantire al bambino una crescita sana ed equilibrata occorre assicurargli un adeguato ambiente di vita: è in questo momento che entra in gioco la centralità e l’importanza della famiglia (il diritto del bambino ad avere una famiglia) vista come nucleo ove è possibile garantire un adeguato sviluppo psicofisico del bambino stesso. La famiglia rappresenta il primario gruppo di appartenenza per ogni individuo; dall’appartenenza al gruppo famiglia sarà poi possibile sviluppare e intessersi come membro all’interno di diversi gruppi (diventare membro) ovvero la classe, il gruppo dei pari, il quartiere, la città, la nazione e così via. In particolar modo la suddetta legge di Riforma dell’Adozione (n. 184/1983) sancisce inequivocabilmente il diritto di ogni minore ad avere una famiglia – che sia adeguata alle sue esigenze di crescita maturazione – come diritto fondamentale.

L’articolo 30 della Costituzione afferma il dovere da parte dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli e, attraverso l’articolo 31, lo Stato si impegna ad agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la famiglia. Quindi l’intervento a favore dei minori si inserisce in un più ampio intervento anche nei confronti del suo nucleo familiare (allo Stato spetta il compito di fornire una adeguata assistenza ai genitori affinché siano messi nelle condizioni di poter adempiere al proprio ruolo affettivo ed educativo). L’articolo 30 afferma inoltre che “in caso di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”, non solo attraverso operazioni integrative e sussidiarie ma anche, laddove sia necessario, attraverso interventi più radicali quali l’istituto dell’affido e dell’adozione, sanciti dalla precedente citata legge del 1967 e successivamente dalla legge n. 184 del 4 maggio del 1983. In essa si statuisce che per essere dichiarato lo stato di adottabilità di un minore egli deve trovarsi: “in situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio” (art. 8)

Cosa accadeva in passato?

Il codice civile del 1942 prevedeva una sola accezione di adozione, ossia diretta a consentire ad un soggetto privo di figli di assumere come figlio una persona cui trasmettere il proprio nome ed i propri beni. Solo successivamente si è diffuso in modo sempre più ampio il concetto di utilizzare l’adozione non per procurare una discendenza a chi ne fosse privo, bensì per fornire una famiglia ai minori privi dei genitori. La prospettiva tradizionale veniva quindi totalmente capovolta: anziché operare in funzione dell’interesse del genitore adottivo, l’adozione veniva vista in funzione esclusivamente degli interessi del minore (Hassan, 1999).

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“Finisce bene quel che comincia male”

Dott.ssa Giusy Di Maio







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Trauma nell’età evolutiva: psicologia giuridica.

L’abuso sui minori è il settore in cui -in epoca recente- sono stati effettuati i maggiori cambiamenti e passi in avanti. Si è, in tal senso, attuato un enorme cambiamento sia nella società, nelle leggi ma anche nelle menti e negli atteggiamenti dei vari attori sociali.

In particolare, i cambiamenti in ambito giuridico, si sono giovati della contaminazione del sapere psicologico e psichiatrico; tale contaminazione ha sconvolto antiche certezze comportando un’apertura su fronti che fino a pochi anni fa erano impensabili.

Questi cambiamenti hanno fatto sì che emergesse, con sempre maggior forza, un tipo di violenza molto silente ovvero quella intrafamiliare oltre a quella più conosciuta, quella eterofamiliare.

Le denunce per maltrattamenti e abusi sessuali ai danni di minori sono fortemente aumentate e questo, oltre che il frutto di una accresciuta sensibilità al problema, è dovuto anche alle modifiche culturali e legislative, tutte ispirate da una maggiore attenzione alle vittime in generale e alle vittime minorenni in particolare.

Vi è -tuttavia- ancora un forte legame con un’idea vecchia di famiglia vista come luogo rifugio, un luogo sicuro in cui certe violenze sono impossibili; questo “mito” va tenuto in conto in quanto gli operatori che operano a stretto contatto con i minori, sono i primi che potrebbero cogliere segnali di malessere (e violenza). D’altra parte, però, è anche molto difficile combattere con quella ambiguità di fondo che permea i rapporti familiari “disturbati” nel senso che è notorio che i bambini meno sono amati e più si legano alle loro famiglie (forse nella speranza intima di poter finalmente ottenere l’amore negato) e che anche gli “adolescenti desiderano tornare o restare nell’ambiente naturale, anche se vi sono severamente maltrattati o aggrediti” H. Gijseghem.

Il valore del contributo del sapere psicologico e psichiatrico (e in generale extrapenale), è stato centrale al fine di attuare una modifica legislativa ma non solo; questo contributo è fondamentale e centrale nel momento dell’intervento giudiziario. In particolare:

  1. Al sorgere dell’intervento (la rivelazione dell’abuso)
  2. Al suo trattamento (il processo per abuso ed in particolare le prove dell’abuso)

E’ grazie al lavoro di psicologi, psichiatri e sanitari che ormai è divenuta acquisizione comune, nell’ambito del processo, che di fronte ad una situazione di abuso, maltrattamento o abuso sessuale che sia, bisogna affrontare tre fasi:

Rivelazione

Diagnosi

Intervento

E’ esperienza comune che prima di effettuare racconti diretti dell’abuso (o abusi subiti), il minore (specie se molto piccolo), effettui quella che viene chiamata rivelazione mascherata in particolare attraverso:

  1. la rivelazione di maltrattamento fisico o di grave trascuratezza in quanto fatti meno carichi di connotazioni confusive e per questo più facili da narrarsi
  2. accenni a comportamenti ambigui dell’adulto (forme di accudimento improprio, interazioni erotizzanti, etc.);
  3. comportamenti che costituiscono i così detti indicatori di abuso (conoscenze sessuali non adeguate all’età, comportamento ipersessualizzato non adeguato all’età, disturbi del sonno, dell’alimentazione, cambiamenti del comportamento in ambito scolastico e sociale, cambiamenti dell’umore etc.).

E’ questo un momento molto delicato e complesso allo stesso tempo. Sta alla sensibilità e professionalità di chi è in contatto con il minore (pediatra, insegnanti, assistenti dell’infanzia o neuropsichiatra infantile, etc), saper cogliere segnali di sofferenza nel minore e attivare (se non vi sono gli estremi della notizia criminis ) almeno l’intervento del Tribunale per i Minorenni per cominciare un percorso di tutela del minore.

Di frequente capita che il minore, sentendosi protetto e riacquistando fiducia, ma -soprattutto- instaurando un rapporto empatico con l’esperto, arrivi alla rivelazione diretta e completa che farà scattare il procedimento penale con l’iniziale comunicazione al Pubblico Ministero (P.M.), il quale riceve la denuncia o la querela e poi raccoglie tutti gli elementi che ritiene utili per verificare sia l’effettiva esistenza del reato, sia chi lo ha commesso.

In questa fase chiamata “delle indagini preliminari”, si sentono testimoni, si acquisiscono documenti, si effettuano operazioni tecniche (intercettazioni telefoniche o ambientali, CTU, etc.), si acquisiscono atti di altri procedimenti rilevanti, etc.

Di fondamentale importanza è per il minore spezzare il prima possibile la catena di angoscia e maltrattamenti in cui si trova a vivere, interrompendo la dinamica connotata dall’abuso.

Questo risultato spesso può essere conseguito solo dall’entrata in campo di un potere che si pone al di fuori e al di sopra delle parti, in modo da incidere sui rapporti interni al circuito relazionale in cui l’abuso è maturato così da minare le basi del consenso che lo rendevano possibile.

Nel descrivere gli abusi, dobbiamo tener conto della situazione di relazione e delle dinamiche al cui interno si trova il bambino abusato. Dobbiamo pertanto considerare le diverse “forme” che gli abusi stessi possono assumere:

  1. patologie delle cure
  2. casi di abbandono
  3. incuria, discuria e ipercura
  4. abuso sessuale (distinto in intrafamiliare ed extrafamiliare)
  5. violenza assistita

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“Finisce bene quel che comincia male”

Dott.ssa Giusy Di Maio

Mass Murderers: Assassini di massa (Pt2).

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Prima parte.

Dopo aver affrontato il fenomeno dei mass murderers in America, cosa sappiamo dell’Italia?

Una prima caratteristica che va evidenziata, circa il territorio italiano, è che in Italia gli omicidi in famiglia sono commessi in numero maggiore rispetto al territorio americano presentandosi come i crimini maggiormente commessi (in termini di omicidi).

La maggior parte di questi crimini avviene nelle famiglie definite “multiproblematiche” ovvero un gruppo familiare composto da due o più persone in cui più della metà dei membri ha sperimentato dei problemi di pertinenza di un servizio sociale/ sociosanitario o legale. Un esempio può essere un gruppo familiare in cui il padre è magari dedito all’abuso di alcool o sostanze, non svolge il proprio ruolo paterno e aggredisce fisicamente, verbalmente e psicologicamente la moglie che appare come una vittima passiva di quanto accade. Il bambino potrebbe ad esempio, assumere il padre come modello e identificarsi con questa figura tanto da ripetere i suoi schemi di comportamento diventando ad esempio un sadico. Può anche accadere che il bambino rifiuti questo modello comportamentale e arrivi ad identificarsi con una figura sostitutiva sana, nonno, zio, e così via.

In altri casi, invece, accade che la famiglia sia complice dell’assassino ignorando (nell’illusione di proteggere il suo membro interno e quindi l’intero gruppo familiare stesso), ciò che sta accadendo, non dando peso ai primi segnali di malessere o “stranezza” fino a giungere alla negazione del malessere stesso.

I family mass-murder sono diffusi soprattutto in provincia e si configurano come veri e propri “suicidi allargati”, nei quali la componente depressiva si unisce ad un’aggressione di tipo punitivo verso l’altro, scatenata dall’idea ossessiva di aver subito un torto intollerabile.

Nella quasi totalità dei casi l’assassino è di sesso maschile, ha un’età compresa tra i 29 e i 54 anni ed è abile nell’uso di armi da fuoco e armi bianche; soffre di disturbi depressivi per i quali è allo stato attuale in cura (oppure lo è stato) presso presidi psichiatrici.

Chi è il mass murderer?

Tendenzialmente è un uomo di razza bianca con una età superiore ai 35 anni che agisce da solo. Negli anni ha sviluppato una diffidenza tale da essere incapace di allacciare relazioni sane con l’altro; ha un desiderio spropositato di apparire come un macho ed ha una passione smisurata per le arti marziali o il body building così come per il mondo e le attività militari e/o le armi (ricordate il recente caso di Benno Neumair?).

Prima o poi, crea un personale capro espiatorio a livello fantastico e lo giudica colpevole di tutti i suoi problemi (spostamento della responsabilità). La rabbia narcisistica comporta pretese illimitate e irragionevoli che si legano frequentemente a un desiderio di vendetta.

Quando, tuttavia, il soggetto crede che l’autorità o Dio non abbiano esaudito i suoi desideri, comincia nella persona il desiderio di farsi giustizia da solo.

L’assassino di massa presenta un sentimento patologico nei confronti della giustizia, che sconfina in un devastante fanatismo. Una volta attivata la furia omicida, l’assassino non si ferma finché non ha portato a termine quella che crede essere la sua missione: annientare tutti i “nemici”.

Continua.

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Dott.ssa Giusy Di Maio